L'Aquila e la sentenza Dirty Soccer:
analisi della decisione dei giudici

L'Aquila e la sentenza Dirty Soccer: analisi della decisione dei giudici
di Stefano Dascoli
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Lunedì 1 Febbraio 2016, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 16:17
L’AQUILA - Questa l’analisi dettagliata della sentenza del Tribunale Federale nazionale per quanto concerne L’Aquila. Innanzitutto il Collegio non ha posto l’accento sulla querelle relativa all’errore nella presentazione delle richieste sanzionatorie della Procura. Un documento con una iniziale richiesta di 32 punti, poi modificato a 31 cambiando la sostanza delle richieste. L’avvocato Flavia Tortorella aveva contestato l’ammissibilità del documento “corretto”. «Il Collegio – scrivono i giudici - ritiene che l'eccezione non possa essere accolta, sia perché non si rivengono nel Codice di giustizia sportiva divieti o preclusioni che impediscano al Procuratore Federale di modulare le proprie richieste, eventualmente modificandole, fino alla chiusura del dibattimento (fatto salvo ovviamente il rispetto del contraddittorio tra le parti, che nel caso di specie è stato salvaguardato), sia perché l'organo giudicante non è in alcun modo vincolato dalle richieste ma le può disattendere, adottando sanzioni conformi a quelle indicate dal Codice, ove previste, ovvero discrezionalmente determinate». Il tribunale ha sanzionato L’Aquila anche per le partite giocate dopo il 21 febbraio 2015, data delle dimissioni di Di Nicola: circostanza che aveva portato all’assoluzione per il caso Savona-Teramo.

JUVE STABIA LUPA 1.11.2014: 2 - 0
La Procura federale aveva riscontrato la circostanza in cui il Di Nicola, acquisita la notizia dell’alterazione del risultato, la cedeva dietro lauto compenso (8.000 euro) ai complici stranieri. Quanto al merito del deferimento, dicono i giudici, «è d’uopo affermare, allo stato, la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza del Di Nicola Ercole, del Di Lauro Fabio e del Ciardi Daniele in ordine all’intendimento di alterare il risultato della gara in oggetto. Quello che invece emerge con assoluta certezza dalle intercettazioni operate e versate in atti è la fitta rete di telefonate con le quali il Di Nicola, asseritamente ritenuto per certo il risultato della gara, vende dietro compenso (euro 8.000/00) l’informazione agli scommettitori stranieri, come dallo stesso ammesso, ottenendone in cambio anche un ulteriore evento su cui scommettere». Nessun accenno emerge in ordine alla presunta combine ed ai suoi autori e lo stesso Di Nicola, del resto, non risulta incolpato dell’eventuale alterazione del risultato. E’ invece pacifica, in atti, secondo i giudici, la prova dell’attività del Di Nicola volta ad agevolare la scommessa, nonché la prova della stessa scommessa.

SANTARCANGELO – L’AQUILA 15.11.2014: 0 - 1.
Il Tribunale ritiene provata la circostanza che, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non tesserati, gli accusati abbiano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, prendendo accordi e contatti diretti al raggiungimento dello scopo e riuscendo nell’intento. «Non avevano comunque esito positivo – dice la sentenza - le trattative tra il Di Nicola e gli stranieri, in quanto questi ultimi pretendevano dal primo garanzie concrete nel caso L’Aquila non avesse vinto l’incontro. Dalle intercettazioni emerge, in definitiva, l’esistenza di atti diretti ad alterare il risultato e lo svolgimento della gara compiuti da soggetti che ricoprono ruoli in grado di incidere concretamente sugli stessi. Non vi è prova che alla combine abbiano partecipato anche i calciatori deferiti. Risulta accertato, infine, sia che il Di Nicola, oltre a cercare di vendere il risultato della gara agli stranieri per favorirne le scommesse, scommise sul risultato della gara anche per poter procedere al pagamento del compenso che il Ciardi gli aveva fatto credere di dover versare ai calciatori coinvolti».

GROSSETO - SANTARCANGELO 22.11.2014: 1 – 0
«E’ di tutta evidenza – scrivono i giudici - come l’attività dei Di Nicola, Di Lauro e Ciardi fosse finalizzata alla ricerca di finanziatori per combinare l’incontro e scommettere sul risultato alterato, oltre che consentire e agevolare le scommesse degli stessi finanziatori».

L'AQUILA-SAVONA 23.11.2014: 1 – 0
Sull’esistenza dei contatti telefonici tra il Di Napoli e il Di Nicola, dicono i giudici, «vi è l’ammissione delle stesse parti, sebbene venga imputato ad altra causale il loro contenuto». «Vi è però – spiega il Collegio -, che la ricostruzione offerta dalle parti non appare verosimile, giacché non chiarisce il motivo per il quale all’incontro tra il Solidoro e il Di Napoli sia presente anche il soggetto di origine albanese Nerjaku Edmond, così come non chiarisce il perché, pur essendo asseritamente finalizzato l’incontro alla consegna del denaro dovuto dal Di Nicola al Di Napoli (impossibilitato a recarvisi di persona) le parti neghino che il pagamento sia avvenuto. Sempre inverosimile, poi, appare la necessità che il Di Napoli e il Di Nicola, sempre con riferimento al presunto debito del Di Nicola, si incontrino a tarda ora, su sollecitazione dello stesso Di Napoli, la sera prima della gara. La gara, come noto, terminava con un risultato a favore dell’Aquila Calcio Srl, così concretizzandosi quanto voluto dalle parti». Acclarato, dunque, l’illecito.

PRATO - SANTARCANGELO 8.10.2014: 3 – 0
All’esito della discussione il Tribunale, in mancanza di ulteriori elementi probatori, ritiene non supportata da ragionevole certezza la prova dell’illecito. Manca la prova degli atti diretti ad alterare il risultato e lo svolgimento della gara. L’unico che parla dell’illecito è il Ciardi, peraltro col chiaro intento di accrescere la propria credibilità nei confronti del Di Nicola. In definitiva, con riferimento all’illecito ed alle responsabilità ad esso connesse, prosciolti tutti i deferiti.

CREMONESE - PRO PATRIA 15.12.2014: 3-1
Le risultanze istruttorie, almeno con riferimento all’incontro riportato, non lasciano dubbi di sorta secondo i giudici: «L’illecito contestato dalla Procura Federale, aggravato dalla effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, si è consumato. Da par suo il Di Nicola, responsabile dell’area tecnica dell’Aquila Calcio, certamente consapevole dell’alterazione della gara Cremonese - Pro Patria, per avergliela comunicata il Di Lauro, dovrà rispondere di omessa denuncia e non di illecito. Nella circostanza, invero, avuta contezza delle difficoltà del Di Lauro nel reperire i finanziamenti tramite i canali esteri, si dichiarava disponibile per fare da intermediario, per quanto alla dichiarata disponibilità, non seguivano atti concreti a supporto della combine (davvero poco per dire che il Di Nicola vi abbia partecipato!). Ritenendo viceversa accertata la mancata partecipazione del Di Nicola all’illecito de quo, lo proscioglie dall’addebito in parola, derubricando la originaria incolpazione in omessa denuncia ex art. 7 comma 7 CGS (il deferito, invero, venuto a conoscenza dei fatti, non ha provveduto alla rituale denuncia)».

TORRES – PRO PATRIA 11.01.2015: 4 – 0
Di Nicola, venuto a conoscenza dell’illecito, avrebbe dovuto denunciarlo. Per questo è stato condannato.

LIVORNO-BRESCIA 24.01.2015: 4-2
Secondo i giudici «è fondato il deferimento del Di Nicola per aver agevolato, “con atti univocamente funzionali all’effettuazione delle stesse”, l’effettuazione di scommesse informando della (ancorché inveritiera) intervenuta alterazione del risultato della gara in questione proprio una organizzazione attiva nel settore».

CATANIA–CROTONE 16.02.2015: 1-1
«E’ pacifico – scrivono i giudici - che il risultato inizialmente offerto dal Di Nicola non si realizzò, nemmeno in parte, e non vi è alcuna emergenza, nemmeno indiziaria, in ordine a un tentativo di alterazione del risultato della gara commesso dal Di Nicola, o da altri soggetti. L’unica violazione commessa dal Di Nicola - e correttamente contestata dalla Procura – concerne l’art. 1 bis del Codice per aver svolto attività propedeutiche a quella della commissione di un illecito sportivo – volte alla ricerca della provvista necessaria per dare avvio alla organizzazione e realizzazione dell’illecito stesso».

L’AQUILA – TUTTOCUOIO 25.03.2015: 1-0
Il risultato indebitamente concertato – la vittoria casalinga dell’Aquila, con un numero di gol superiore a 2 - non si verificò. «I comportamenti degli incolpati Di Nicola e Ascari – dicono i giudici - oltrepassano la soglia dei meri atti preparatori e propedeutici, e integrano illecito sportivo. Nella specie, infatti, tali comportamenti sfociano nell’accordo – concluso e confermato – tra due soggetti facenti parte, o, comunque, riconducibili alle Società/squadre protagoniste della gara, che determina – sia sul piano soggettivo che oggettivo - il consolidamento dell’illecito sportivo (ai fini della cui sussistenza non è nemmeno necessario l’accordo, risultando sufficiente, almeno per chi lo commette, la semplice proposta rivolta al soggetto apparentemente in grado di influenzare l’esito della gara). La circostanza che il Di Nicola non abbia coinvolto alcun tesserato dell’Aquila, e il fatto che – come sopra rilevato – non vi è prova, allo stato, che alla combine abbiano effettivamente partecipato i tesserati del Tuttocuoio oggi deferiti, e che è possibile che l’Ascari abbia millantato partecipazioni e complicità di cui non disponeva, non sono rilevanti per la posizione dei deferiti in esame».

L’AQUILA – SANTARCANGELO 29.03.2015: 2-1
La conclusione, tra il Di Nicola e il Ciardi, di un accordo volto alla alterazione – in favore della squadra ospite - del risultato della gara Santarcangelo/L’Aquila «è ampiamente comprovata dalle intercettazioni telefoniche». «Anche in occasione di questa gara – che, riguardando la propria squadra, poteva far insorgere dubbio in ordine alla finalità dell’accordo alterativo raggiunto proprio in favore dell’Aquila – emergono, infatti, intercettazioni relative ad attività mirate al piazzamento delle scommesse, attraverso intermediari stranieri, e probabilmente concluse, atteso che il giorno seguente tali attività il Di Nicola confermava il proprio impegno di pagamento del Ciardi, e il permanere della volontà alterativa, nonché - e in funzione decisiva – una intercettazione ( solo riassunta dalla PG, ma non contestata dal Di Nicola) avente a oggetto l’incarico, che il Di Nicola affidò a un suo amico, di piazzare di una scommessa sulla vittoria dell’Aquila. L’accordo concluso – in ogni dettaglio – tra il Di Nicola e il Ciardi ai fini della alterazione del risultato della gara Santarcangelo-L’Aquila integra pienamente – sempre in considerazione di quanto più sopra illustrato, in via generale, in ordine al contenuto minimo degli “atti diretti” di cui all’art. 7.1. Codice giustizia sportiva - la fattispecie dell’illecito sportivo».

BARLETTA – CATANZARO 01.04.2015: 1-1
«Le attività separatamente concertate e condotte dai due distinti gruppi, e approdate sino all’ incauto interpello, rispettivamente, del Giampà (Condò-Maglia), e dell’Ortoli (Di Nicola-Corda) integrano entrambe – anche in forza di quanto testé osservato in ordine alla prova logica dei relativi fatti e intenti – la fattispecie dell’illecito sportivo. Entrambi i tentativi furono - l’uno direttamente, l’altro di riflesso – resi comunque vani dall’intervento del presidente Cosentino, ma le attività sino a quel momento compiute, in quanto giunte sino alla presa di contatto con due tesserati dell’altra compagine – il capitano della squadra e il direttore sportivo – appaiono più che idonee alla realizzazione del fine illecito».

IL QUADRO DELLE SANZIONI PER L’AQUILA
- Per l'illecito Santarcangelo - L'Aquila: 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata, (responsabilità presunta assorbita);
- per l'illecito Grosseto- Santarcangelo: 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata;
- per l'illecito L'Aquila – Savona, 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita);
- per l'illecito Cremonese - Pro Patria, 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata;
- per l'illecito L'Aquila – Tuttocuoio, 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata ( responsabilità presunta assorbita );
- per l'illecito L'Aquila - Santarcangelo 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata ( responsabilità presunta assorbita );
- per l'illecito Barletta – Catanzaro, 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata;
complessivamente 15 punti di penalizzazione, ridotti a 13 in applicazione dei poteri previsti dall'art. 19 CGS (continuazione).

Per Ercole Di Nicola: in continuazione inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 5, e ammenda di € 100.000,00;
 
 
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