Il giudice sportivo ha scritto nelle motivazioni:«Rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla Flaminia vanno ascritte al rango di mere valutazioni, poco aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo provate. In particolare, premesso che la gara è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco, ritenuto dal direttore di gara "non recuperabile visto il ghiaccio che copriva il manto erboso" e "pericoloso per l'incolumità dei presenti" nessun rilievo possono acquisire le censure legate:
a) all'assenza di "fenomeni di neve sulla cittadina di Foligno" e all'obbligo per le società partecipanti al Campionato di Serie D di "provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti l'inizio della gara", poiché estranee alla fattispecie che ha indotto l'arbitro a rinviare la gara;
b) alla presunta "intenzione premeditata da parte del Foligno a non voler disputare la gara", poiché affermazione priva di pregio quanto di riscontri».
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