Giudice sportivo, 2 turni a porte chiuse al Frosinone. Respinto il reclamo del Palermo

Giudice sportivo, 2 turni a porte chiuse al Frosinone. Respinto il reclamo del Palermo
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Martedì 19 Giugno 2018, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 19:29

l giudice sportivo ha sanzionato il Frosinone con due turni a porte chiuse e una multa di 25mila euro per il «comportamento violento ed ingiurioso dei propri sostenitori» e per il «comportamento sleale e antisportivo commesso dai raccattapalle» durante la finale di ritorno dei playoff di serie B contro il Palermo, gara che ha sancito la promozione in serie A dei ciociari.

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale e nel rapporto dei collaboratori della procura federale i tifosi del Frosinone «hanno lanciato reiteratamente, nel corso della partita, numerosi oggetti sul terreno di giuoco, alcuni dei quali colpivano un arbitro addizionale e nello specifico ad una gamba ed alla schiena, causandogli momentaneo dolore, al 43° del primo tempo» e «per ben due volte, di cui la prima al 47° del secondo tempo, sul terreno di giuoco, alcuni palloni, consegnati in precedenza dai raccattapalle della società Frosinone, nell'evidente tentativo di interrompere le azioni offensive della squadra avversaria costringendo l'arbitro a sospendere la gara».


Il Giudice Sportivo di Serie B «considerato che i fatti accaduti nel corso della gara (Frosinone-Palermo gara di ritorno della finale dei playoff di Serie B che ha sancito al promozione in Serie A dei ciociari) non configurano violazioni tali da determinare la perdita della gara per 0-3, la non omologazione e/o l'annullamento del risultato e/o la ripetizione della gara, rigetta il reclamo della Soc. Palermo». Il club rosanero aveva presentato reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 17 giugno 2018-ore 11.47) con il quale «ha chiesto di: sanzionare la Soc. Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo; non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018; in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della gara del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa; ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, co 1.3 C.G.S. trattandosi di condotta gravemente antisportiva; in linea ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui la produzione delle immagini televisive non venisse considerata direttamente ammissibile, esaminare, ai sensi dell'art. 35 co. 1.3 del C.G.S., i filmati prodotti, al fine di valutare le condotte antisportive in esse evidenziate per violazione dell'art. 17».

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